Patrizio Oliva

L’articolo 514 del codice di procedura civile include anche le stufe (al plurale) fra i beni del debitore che non si possono pignorare.

La normativa specifica che la lavatrice (al singolare) è impignorabile, ma non dà istruzioni all’ufficiale giudiziario sul come procedere qualora, presso la residenza del debitore sottoposto ad esecuzione, ne rinvenisse in numero di due.

Ragiono per assurdo e credo che se l’ufficiale giudiziario inserisse nel verbale, fra le cose pignorate, una lavatrice, avrebbe poi qualche difficoltà a spiegare che ha proceduto a pignorare un bene impignorabile perché il debitore possedeva due lavatrici (peraltro una delle due lavatrici potrebbe essere anche guasta).

Il lampadario ed il computer sono sicuramente pignorabili, ma la vicenda le sembrerà, forse, meno assurda considerando che, quasi sempre, i beni di modico valore, e comunque difficilmente alienabili in un’asta pubblica, vengono pignorati (l’ufficiale giudiziario non può esimersi dall’inventariarli) e poi lasciati in custodia al debitore sottoposto ad esecuzione.

Quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti, l’ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili ovvero i luoghi in cui si trovano, avvertendolo della sanzione prevista per l’omessa o falsa dichiarazione (articolo 492 codice procedura civile).

A questo punto, lei dovrebbe dichiarare il possesso dell’auto ed indicare il luogo dove si trova (tenga presente che si tratta di un bene a cui l’ufficiale giudiziario potrebbe autonomamente risalire attraverso una visura al PRA). Che il veicolo sia già sottoposto a fermo per un credito di importo superiore al suo valore commerciale è, comunque, circostanza sicuramente ostativa ad una possibile procedura di espropriazione del bene.


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