Giorgio Martini

L’articolo 476 del codice civile dispone che l’accettazione è tacita quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.

La Corte di cassazione (sentenza 14666/2012) ha precisato in modo chiaro che il pagamento di un debito, con denaro proprio, non implica accettazione dell’eredità.

Tuttavia, personalmente, non verserei all’INPS neanche un centesimo di quanto richiede, se non dopo aver deciso di accettare esplicitamente l’eredità. Sappiamo benissimo che le sentenze di cassazione ed il codice civile servono ad essere richiamati nelle aule dei Tribunali dove la burocrazia ci tira per i capelli.


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