Giovanni Napoletano

La pratica consistente nel porre a carico del consumatore una somma a titolo di spese per la riparazione in garanzia è tale da poter integrare una pratica ingannevole ai sensi dell’articolo 20, comma 2, e 21, comma 1, lettera g), nonché una pratica aggressiva in violazione degli articoli 24 e 25 del Codice del Consumo.

Inoltre, mettere a disposizione del consumatore una linea telefonica a pagamento è tale da integrare una violazione dell’articolo 21, comma 1, lettera d), e 22 del Codice del Consumo, in quanto idonea ad indurre in errore i consumatori avuto riguardo al prezzo del servizio, nonché una pratica aggressiva in violazione degli articoli 24 e 25, in quanto tale da imporre un ostacolo oneroso e sproporzionato all’esercizio di un diritto.

Recentemente, sono state numerose le segnalazioni di casi simili al suo presso le associazioni dei consumatori, tanto che l’Agcm (autorità garante della concorrenza e del mercato) ha aperto un’istruttoria.

Tanto che le società venditrici si sono impegnate, al fine di evitare sanzioni, a non richiedere più il pagamento di alcun diritto di chiamata per gli interventi in garanzia, anche dopo i primi 6 mesi dalla consegna e a non escludere alcuna parte dei prodotti dalla garanzia legale di conformità, anche quando trattasi di parti usurabili oltre a non utilizzare numeri a sovrapprezzo per le richieste di intervento da parte dei consumatori.

La invitiamo dunque a riprovare ricordando al call center quanto sopra: in caso contrario, è possibile segnalare la situazione ad un’associazione dei consumatori, la quale provvederà con il reclamo alle autorità.


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