Marzia Ciunfrini

La responsabilità solidale dell’acquirente per il pagamento dei contributi dovuti al condominio dal venditore è limitata al biennio precedente all’acquisto (quindi all’anno in corso ed a quello precedente).

Ciò poiché il codice civile dispone che chi subentra nei diritti di un condomino moroso è obbligato al pagamento dei contributi degli ultimi due anni.

Infatti, l’articolo 63 delle disposizioni per l’attuazione del Codice civile, al quarto comma, dispone che chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente.

Tale articolo si riferisce, in particolare, all’ipotesi in cui il venditore dell’appartamento risulti moroso nei confronti del condominio, e pone a carico dell’acquirente dell’immobile il pagamento dei contributi condominiali sia dell’anno in corso, sia di quello precedente, in regime di responsabilità solidale.

E’ anche quanto hanno ribadito i giudici della Corte di cassazione nell’ordinanza 16975/2005.

Per cui, può opporsi esclusivamente al terzo anno di spese che l’amministratore le chiede: per gli altri due, niente da fare.


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