Lilla De Angelis

Quando il creditore pignora il saldo di conto corrente su cui viene accreditata la pensione del debitore, tutte le successive operazioni di accredito (ratei INPS) saranno disponibili al debitore pignorato.

L’ultimo rateo di pensione accreditato al pensionato debitore prima del pignoramento e quindi confluito nel saldo di conto corrente, potrà essere pignorato dal creditore solo nella parte eccedente un importo pari al triplo dell’assegno sociale, pari a 1344 euro, secondo quanto disposto dall’articolo 545 del codice di procedura civile.

Concludendo: se oggi il creditore pignora il conto corrente su cui confluisce la pensione del debitore, egli preleva tutto il saldo ad oggi, ma, su ricorso al giudice dell’esecuzione, il debitore pensionato può pretenderne la restituzione fino a 1344 euro circa (beninteso, dipende dall’importo della pensione).


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