Giuseppe Pennuto

In tutti i casi in cui il proprietario del veicolo (AVIS) a bordo del quale è stata commessa l’infrazione al codice della strada declina la propria responsabilità, indicando le generalità del conducente, il conteggio dei 90 giorni utili per la notifica del verbale di multa all’effettivo trasgressore riprende a decorrere dal giorno successivo a quello in cui la comunicazione dei dati relativi al conducente perviene all’organo accertatore.

Ora, ammesso che il verbale di multa sia stato inizialmente notificato ad AVIS il 3 agosto, qualora si ipotizzi, per assurdo, che la comunicazione dei dati del conducente sia stata inoltrata da AVIS in giornata e nella stessa giornata sia pervenuta all’organo accertatore, il 3 novembre risulterebbe data utile per la notifica del verbale di multa al trasgressore. Peraltro, il trasgressore non è legittimato a contestare l’eventuale ritardo del proprietario del veicolo nel fornire i dati del conducente, ritardo di cui il proprietario risponderebbe in prima persona.

Resta da verificare solo che il verbale di multa sia stato effettivamente notificato ad AVIS il 3 agosto e non oltre il termine dei 90 giorni: l’informazione può essere agevolmente ottenuta dal trasgressore attraverso l’ufficio preposto alla gestione delle sanzioni amministrative dell’organo accertatore, chiedendo di prendere visione (accesso agli atti) del fascicolo relativo al procedimento.

Per data di riproposizione credo debba intendersi quella in cui, dopo aver acquisito i dati registrati nella memoria del dispositivo elettronico photored, sono stati completati gli accertamenti presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) per risalire al proprietario del veicolo, data la targa, rendendo possibile l’avvio della procedura di notifica del verbale.


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