Annapaola Ferri

L’utilizzo della carta di credito può essere revocato (bloccato) direttamente dall’istituto che ne ha disposto l’emissione, secondo le proprie politiche di gestione del credito nonché in accordo con le clausole contrattuali sottoscritte relativamente alla soglia di sconfinamento a fronte di un eventuale fido accordato.

Certamente la banca estera, se opera nel mercato creditizio italiano e se è volontariamente aderente al Sistema Informativo Creditizio (SIC) gestito da EURISC CRIF, deve segnalare l’inadempimento relativo al mancato (o ritardato) rimborso delle somme impegnate in prelievi o transazioni effettuate con carte di credito classiche e revolving.

Così la banca estera, se opera nel mercato creditizio italiano, può segnalare la revoca della carta di credito per utilizzo irregolare nell’archivio della Centrale di Allarme Interbancaria (CAI), segmento carte di credito (archivio CARTER). La segnalazione non è obbligatoria.

La registrazione in CAI permane per 24 mesi dalla data di segnalazione, tuttavia ha esclusivamente valore informativo: ciascuna banca o finanziaria emittente può, quindi, autonomamente decidere se rilasciare o meno una nuova carta di credito ad un soggetto che risulta segnalato nell’archivio Carter della CAI.


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