Tullio Solinas

Purtroppo le cose non andranno come lei spera: il massimo pignorabile per debiti di natura ordinaria (privati cittadini, banche e finanziarie) è del 20% di quanto percepito in busta paga dal debitore, al netto degli oneri fiscali e al lordo delle cessioni del quinto in corso. Il 20% di 2.400 euro (lo stipendio attuale) è di 480 euro: quindi il fornitore beneficiario degli assegni a vuoto avrebbe diritto a 240 euro al mese. In questo modo, infatti, il suo stipendio sarebbe gravato complessivamente da un prelievo del 20% per pignoramenti riconducibili a inadempimenti relativi a debiti di natura ordinaria, in osservanza alla legge.

Per sua fortuna, tuttavia, l’articolo 545 del codice di procedura civile stabilisce che i debiti di natura ordinaria (finanziaria e fornitore pagato con assegni scoperti), quelli di natura esattoriale (pignoramento azionato da Equitalia per tasse non versate), quelli di natura alimentare (il pignoramento avviato dalla ex) e le cessioni volontarie del quinto, non possano gravare complessivamente sullo stipendio percepito dal debitore esecutato per un importo superiore al 50% della busta paga.

Ora, poichè i pignoramenti preesistenti e la cessione incidono già fino a mille euro (240 alla finanziaria, 240 a Equitalia, 350 alla ex, 170 per la cessione) con i 280 al fornitore andremmo a finire a 1280 euro che rappresentano più della metà dello stipendio attualmente percepito.

Alla fine, pertanto, per quadrare il cerchio e rendere l’azione esecutiva nei suoi confronti aderente a quanto stabilito dalla normativa vigente, il giudice dell’esecuzione adito assegnerà al fornitore beneficiario degli assegni scoperti da lei a suo tempo emessi, solo ulteriori 200 euro al mese.


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