Andrea Ricciardi

Come lei ben sa, la clausola “non trasferibile” è obbligatoria per tutti gli assegni bancari (postali e circolari) di importo uguale o superiore ai 1.000 euro.

Infatti, per limitare l’utilizzo di assegni a fini di riciclaggio del denaro proveniente da attività illecite il decreto legislativo 201 del 6.12.2011, ha previsto requisiti più stringenti nell’uso degli assegni bancari, e in particolare di quelli al portatore, con riferimento alla clausola di non trasferibilità e all’importo.

Purtroppo, in questi casi, la sanzione amministrativa pecuniaria va dall’1 al 40% dell’importo trasferito con un minimo non inferiore a 3.000 €.

Per le violazioni riguardanti importi superiori a 50.000 € la sanzione minima (cioè l’1%) è aumentata di 5 volte.

Comunque, chi ha commesso l’infrazione (per importo non superiore a 250.000 €) ha la possibilità di effettuare un pagamento in misura ridotta (oblazione) pari a 2% dell’importo (doppio del minimo edittale).

Il pagamento, da effettuare entro 60 giorni dall’avvenuta notifica della contestazione, definisce e chiude il procedimento sanzionatorio.

Anche se ciò non la allieterà, è bene sapere che la sanzione riguarda l’autore dell’illecito, e cioé il traente che ha emesso il titolo privo dei requisiti obbligatori (lei), ma anche il beneficiario della negoziazione.

Per quanto riguarda la sua buona fede, credo che la stessa l’abbiano vista anche le autorità: la multa poteva essere, infatti, ben più salata (fino al 40%).

Si potrebbe fare un tentativo con l’arbitro bancario finanziario, ponendo in risalto la mancanza di diligenza della banca nel non avvertire il cliente del rischio: l’esito del ricorso, tuttavia, è del tutto suscettibile a interpretazioni.


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