Chiara Nicolai

Spesso accade che, per esigenze contabili ed organizzative interne, la società di recupero crediti insista a voler riportare nella quietanza liberatoria l’importo originario del credito vantato e quello effettivamente versato dal debitore in conseguenza dell’accordo a saldo stralcio conseguito.

In tale circostanza, lei dovrà tassativamente esigere (naturalmente prima di pagare) l’integrazione del testo della quietanza liberatoria con esplicito riferimento all’articolo 1236 del codice civile (debito rinunciato).

In pratica, la quietanza liberatoria dovrà assumere l’aspetto seguente.

Oggetto: nome e cognome del debitore, creditore originario, importo originario e identificativo associato alla posizione debitoria (così come risultano in centrale Rischi)

Gentile debitore,

la scrivente società di recupero crediti Le conferma la definizione a saldo e stralcio della posizione in oggetto tramite pagamento di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) a fronte della esposizione originaria di euro 6.000,00 (seimila/00).

La società scrivente, cessionaria del credito ex articolo 1260 del codice civile, null’altro avrà a pretendere per la posizione in oggetto.

La società scrivente dichiara, inoltre, di voler rinunciare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1236 del codice civile, alla differenza fra quanto originariamente dovuto dal debitore e quanto da quest’ultimo effettivamente versato.

Con questa ulteriore postilla, una volta esibita la quietanza liberatoria con l’esplicita rinuncia al debito residuale, il gestore della Crif, in cui lei risulta essere stato a suo tempo segnalato, dovrà obbligatoriamente procedere alla integrale cancellazione della posizione debitoria.

Infatti, l’Arbitro Bancario Finanziario (decisione 6751/13) ha stabilito che è illegittima la segnalazione in Centrale Rischi riguardante la differenza tra importo dovuto e importo corrisposto dal debitore se il debito residuo e’ stato rinunciato per effetto di un accordo transattivo a saldo stralcio concluso con il creditore (o il cessionario).

Concludendo, per evitare che il soggetto creditore, segnali comunque la parziale estinzione del debito e poter validamente contestare, innanzi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), l’illegittimità del permanere della segnalazione, è necessario ottenere una liberatoria che faccia esplicito riferimento al debito rinunciato.


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