Marzia Ciunfrini

Praticamente nulla, temo: nel primo caso si tratta di una fattura non pagata, per la quale dovrebbe agire giudizialmente per l’accertamento del debito, dopo aver provato l’esecuzione dei lavori effettuati.

Potrebbe ottenere un decreto ingiuntivo (senza passare per il procedimento di cognizione) solo se disponesse di un verbale di consegna e collaudo dei lavori eseguiti, controfirmato dal committente a fronte di un contratto sottoscritto per l’esecuzione dei lavori da realizzare.

Capisce bene che chiunque può emettere fattura nei confronti di un terzo: il problema, pertanto, consiste nell’accertare il rapporto sottostante.

L’assegno scoperto, certificato dalla banca come privo di provvista sufficiente sul conto corrente di traenza costituisce, invece, titolo esecutivo nei confronti del traente (colui che lo ha emesso) con il quale potrebbe avviare un’azione esecutiva senza neanche disporre di un decreto ingiuntivo. Ma, dubito che il traente disponga di beni aggredibili.


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