Paolo Rastelli

Per i debiti fino a mille euro, la normativa vigente dispone che non si possa procedere alle azioni cautelari ed esecutive prima di 120 giorni dall’invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio del debito.

Ciò, naturalmente, presuppone che le sia stata già correttamente notificata (quindi almeno con raccomandata AR da Equitalia – notifica diretta) una cartella esattoriale. Lei asserisce che non ha alcuna contezza di tale notifica. Molto probabilmente la notifica è stata perfezionata per compiuta giacenza: in pratica, il postino è venuta a casa, non ha trovato nessuno (destinatario temporaneamente irreperibile ed assenza di familiari autorizzati a prendere in consegna l’atto), ha inserito un avviso di giacenza in cassetta postale e ha riportato la cartella esattoriale indietro, all’ufficio preposto a gestire la posta giacente. Se il destinatario non si presenta a ritirare la cartella, la notifica va a buon fine e si considera effettuata decorsi 10 giorni dal tentativo di consegna andato a vuoto.

A questo punto lei eccepirà che non ha mai trovato nulla in cassetta postale ed io le credo. Il postino può non lasciare l’avviso, addirittura può non raggiungere nemmeno l’abitazione del destinatario e buttare via, nel primo cassonetto che incontra lungo il tragitto, la cartella esattoriale. Il destinatario ha disposizione quella che si definisce una contestazione diabolica: dovrebbe agire per querela di falso, dimostrando (come, non si sa) che il postino non gli ha lasciato alcunché. Fino ad allora, fino a quando un giudice non accerta il falso del postino, vale quanto egli scrive nella relata di notifica e cioè che non ha trovato nessuno bla bla bla … e che ha lasciato l’avviso … bla bla bla. Purtroppo, funziona così.

E dunque son pronto a scommettere che se lei si recasse presso la sede territorialmente competente (rispetto alla sua zona di residenza) di Agenzia Entrate Riscossione e chiedesse di accedere, com’è suo diritto, agli atti inerenti la notifica del debito a cui ci si riferisce nella comunicazione (avviso) oggi recapitatole, le verrebbe mostrata la relata di notifica della cartella esattoriale confezionata dal postino.

Peraltro con la cartella esattoriale correttamente notificata, un atto cioè che è stato legalmente (si fa per dire) portato a conoscenza del debitore, sono stati interrotti i termini di prescrizione della pretesa relativa alla tassa sui rifiuti solidi urbani. In altre parole, il comune in cui risiede, le ha fatto chiaramente sapere, tramite Agenzia Entrate Riscossione, che lui quei soldi li vuole, non vi ha rinunciato, e lei, debitrice, non potrà eccepire la prescrizione per inerzia del creditore.

Se possiede un veicolo, deve essere consapevole che, scaduti i 120 giorni da oggi, potrebbe essere disposto fermo amministrativo su quel veicolo. Se è titolare di un conto corrente sappia che, decorsi i 120 giorni da oggi, il conto corrente potrebbe essere pignorato da ADE riscossione.

Per dirla tutta, aggiungo che io, essendo un malfidato nei confronti della PA, se potessi mettere in pratica qualcosa per evitare il fermo amministrativo del veicolo e/o l’esproprio del conto corrente, lo farei a partire da domani.


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