Ludmilla Karadzic

Mi spiace tantissimo, gentile signora, ma purtroppo ho cattive notizie da riferirle: per quanto attiene il trasferimento di proprietà dei due immobili ai figli, avvenuto nel 2013, la banca potrà agevolmente richiedere al giudice (ed ottenere) la revocatoria dell’atto di vendita e, naturalmente risulterà inefficace, nei confronti del creditore, anche la successiva donazione intervenuta fra i suoi due figli.

La prescrizione dell’azione revocatoria è quinquennale, ma non decorre propriamente dalla data dell’atto revocando, bensì dal momento in cui dell’atto è stata data pubblicità ai terzi (attraverso la trascrizione nei registri immobiliari), in quanto solo da questo momento il diritto può esser fatto valere.

Peraltro, c’è da aggiungere che l’ipoteca si trasferisce insieme al bene vincolato: quindi, la banca potrebbe anche tralasciare di esercitare l’azione revocatoria e agire esecutivamente sull’immobile ipotecato, indipendentemente dalla circostanza che l’attuale proprietario non sia un suo debitore.

La relativa impignorabilità dell’unico immobile di proprietà del debitore, nel quale egli risiede, si riferisce esclusivamente alle azioni esecutive promosse dal concessionario della riscossione per debiti di natura esattoriale (tributi per cui agiva Equitalia fino al luglio 2017, oggi sostituita da Agenzia Entrate Riscossione). Peraltro, si tratta di una tutela in via di estinzione, dal momento che lo Stato sta pensando bene di cedere i propri crediti esattoriali alle banche, che saranno, così, libere di espropriare anche l’unica casa del debitore nella quale quest’ultimo vive.

Insomma, la banca può espropriare la casa, anche se è l’unica proprietà del debitore e anche se egli vi risiede insieme alla propria famiglia.


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