Simone di Saintjust

Evidentemente, sua madre riteneva che il valore commerciale del bene che le stava trasferendo al costo simulato di 48 mila euro fosse, in realtà, pari almeno a 150 mila euro, intendendo, con la scrittura privata, salvaguardare gli interessi dell’altro figlio in una, inevitabile, successione mortis causa.

Più che porsi domande circa la paventata esistenza e il presumibile valore legale di una copia della scrittura privata, la questione vera è per lei, allora, quella di sapere se il coerede sia a conoscenza, o meno, della donazione camuffata da trasferimento di proprietà.

In pratica, attesa l’evidente, presumibile, esistenza di una donazione, camuffata da trasferimento di proprietà in suo favore, e in mancanza di disposizioni testamentarie che avrebbero potuto assegnarle la quota di riserva (quella che sua madre avrebbe potuto devolverle senza ledere la quota di legittima a cui ha diritto l’altro coerede) in un eventuale richiesta di collazione nella successione, si procede alla riunione tra attivo netto della massa ereditaria e i beni di cui il defunto abbia disposto a titolo di donazione. Allo scopo, si stimano i beni immobili e mobili donati secondo il valore che hanno al momento dell’apertura della successione (per capirci, il valore attuale dell’immobile venduto surrettiziamente nel 2007) e il denaro donato secondo il suo valore nominale. Fatta la riunione, è facile poi calcolare quanto spetta a ciascuno dei figli.

Insomma, tutto dipende da come si è mosso in quest’ultimo decennio il mercato immobiliare dove è ubicato l’appartamento rogitato nel 2007. Paradossalmente, potrebbe essere più vantaggioso per lei un accordo con il coerede che si dichiarasse soddisfatto nel ritenere la donazione consistente in soli 150 mila euro, così come sarebbe emerso dalla scrittura privata sine qua non, che purtroppo è andata distrutta.


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