Giorgio Valli

La sas, società in accomandita semplice, è caratterizzata dall’esistenza di due categorie di soci che si differenziano a seconda del grado di responsabilità: ovvero, illimitata per i soci accomandatari, mentre limitata alla quota conferita per i soci accomandanti.

Dunque, nel suo caso, essendo un socio accomandante, lei è aggredibile dai creditori esclusivamente per la sua quota conferita nella società (40.000 euro).

Pertanto, i fornitori, per far fronte al debito di 150.000 euro, si rivarranno per prima cosa sul capitale della società (70.000+40.000 = 110.000 euro).

Dopidiché, andranno ad aggredire i beni del suo ex socio, qualunque essi siano, per la quota mancante di 40.000.

Dunque, lei non rischia niente, per quanto riguarda i suoi beni, a meno che, tenendo fede alla sua dichiarazione, non abbia agito per conto della società come amministratore.

Infatti, l’articolo 2320 del codice civile disciplina le attività delle quali è fatto divieto al socio accomandante, individuate nel compimento di atti di amministrazione, trattazione o conclusione di affari in nome della società.

Il socio accomandante assume responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali ove contravvenga al divieto di compiere atti di amministrazione, intesi questi ultimi quali atti di gestione, aventi influenza decisiva o almeno rilevante sull’amministrazione della società, (non già di atti di mero ordine o esecutivi) o di trattare o concludere affari in nome della società.


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