Simone di Saintjust

Il debitore/trattario diventa obbligato al pagamento solo se accetta il titolo, e quindi solo in questo caso può essere protestato in caso di mancato pagamento per poi subire azioni di recupero dirette.

Il protesto per mancata accettazione, come quello per mancato pagamento, e’ un atto autentico che dev’essere levato da un notaio o da un pubblico ufficiale autorizzato dopo che e’ stata constatata la mancata accettazione.

Il protesto per mancata accettazione, deve essere levato nei termini fissati dalla presentazione all’accettazione. Sicuramente non alla scadenza del pagamento dal momento che, con la mancata accettazione, il trattario non è tenuto al pagamento della cambiale.


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