Carla Benvenuto

A meno che non sia stato modificato il codice civile nelle ultime 24 ore, non è possibile il pignoramento dello stipendio presso il datore di lavoro per una somma superiore al 20% (un quinto, appunto) della retribuzione mensile al lordo delle cessioni e al netto degli oneri fiscali e contributivi.

In ogni caso, anche se i creditori procedenti fossero 100, per debiti di natura diversa (ordinari, alimentari ed esattoriali) e il debito complessivo ammontasse a 20 milioni di euro, non si potrebbe pignorare un centesimo in più della metà della busta paga del debitore.

Più che attendere l’udienza, sarebbe opportuno affidarsi ad un avvocato (non necessariamente un principe del foro) per presentare ricorso d’urgenza al giudice dell’esecuzione, presso il Tribunale competente territorialmente, contro l’abuso subito.


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