Il debitore ha diritto alla restrizione dell’ipoteca quando il debito è stato rimborsato per almeno un quinto, oppure, se i beni ipotecati sono più di uno, quando, sottraendo uno o più beni all’ipoteca, gli immobili residui soggetti al vincolo abbiano un valore commerciale tale da poter comunque fornire capienza all’esposizione debitoria.
In questa seconda ipotesi, tuttavia, è necessario che il debitore produca perizie di parte che siano condivise dal creditore: altrimenti il rischio è quello di dover ricorrere al giudice, il quale, attraverso la stima di un consulente tecnico d’ufficio, verificherà se il progetto di restrizione ipotecaria proposto dal debitore continuerà ad assicurare, con i cespiti residuali, continuità ed equipollenza alla garanzia dovuta al creditore.
La vendita di un immobile gravato da ipoteca può essere tranquillamente effettuata tramite atto notarile, in cui le parti intervenute siano l’acquirente, il debitore ed il creditore ipotecario (nella fattispecie Riscossione Sicilia) che fornirà il proprio assenso alla cancellazione dell’ipoteca contestualmente al pagamento integrale del debito, rimborso che andrà, naturalmente, a defalcare i proventi dell’alienazione.
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