Carla Benvenuto

Passiamo ad esaminare, innanzitutto, la possibilità di continuare a fruire, nella dichiarazione dei redditi, delle detrazioni fiscali per gli interessi passivi del mutuo.

Ebbene, per fruire di tali detrazioni non sussistono problemi anche dopo il suo cambio di residenza: infatti è ammessa la detrazione quando il mutuo sia stato impiegato per l’acquisto di un immobile adibito ad abitazione principale del contribuente, laddove per abitazione principale deve intendersi quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente.

Pertanto, la detrazione spetta al contribuente acquirente e intestatario del contratto di mutuo, anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, figli, altri parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado).

Le eventuali agevolazioni cosiddette prima casa fruite al momento dell’acquisto dell’immobile (imposta di registro e imposte ipotecarie e catastali versate in misura fissa) si perdono e, di conseguenza, si dovranno versare le imposte risparmiate, gli interessi e una sanzione del 30% delle imposte stesse, se, e solo se, si procede ad alienare l’immobile prima che sia decorso un quinquennio dalla data dell’acquisto.


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