La pensione sociale non è pignorabile: l’articolo 545 del codice di procedura civile stabilisce, infatti, che le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, appunto, aumentato della metà.
L’usufrutto vitalizio è, invece, espropriabile: ma solo in teoria, dal momento che non è facile trovare un assegnatario disposto ad acquisire un diritto comunque ancorato, nel tempo, alla vita del debitore esecutato e non alla propria.
Vale la pena ricordare, in proposito, che il valore dell’usufrutto vitalizio dipende dalle probabilità di sopravvivenza dell’usufruttuario. L’usufrutto vitalizio vale tanto più quanto l’usufruttuario è giovane, e il suo valore si calcola sulla base di tabelle statistiche sulla durata media della vita.
I principi enunciati si applicano sia per crediti di natura ordinaria (banche e finanziarie, privati) sia per crediti di natura esattoriale vantati dalla Pubblica Amministrazione.
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