Loredana Pavolini

Lei non precisa la tipologia delle trattenute che gravani sul suo stipendio: dobbiamo necessariamente ipotizzare che si tratti di una cessione del quinto e di un prestito delega.

Ebbene, del prestito delega il giudice non ne può tenere conto: ma, poiché la cessione del quinto impegna al massimo il 20% dello stipendio netto del debitore, resta sufficiente capienza per un pignoramento ordinario in ragione di un ulteriore 20%.

La regola di cui il giudice deve garantire il rispetto è la seguente: cessione del quinto e pignoramenti in corso non possono complessivamente superare il 50% dello stipendio percepito dal debitore, calcolato al lordo di cessione del quinto, prestito delega, ritenuta ex articolo 8 legge 898/1970 o ordine di pagamento diretto del Tribunale ex articolo 156 codice civile, e al netto degli oneri fiscali e contributivi.


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