Piero Ciottoli

Quando un soggetto eroga al coniuge, in separazione dei beni, il denaro per l’acquisto di un immobile, ci troviamo di fronte al caso di una tipica donazione indiretta. Nella donazione indiretta, infatti, la dazione della somma di denaro viene effettuata quale mezzo per l’unico e specifico fine dell’acquisto di un bene: sussiste cioè un collegamento tra elargizione del denaro e acquisto del bene.

Ora, purtroppo per il creditore, è possibile revocare un atto di trasferimento della proprietà di beni del debitore (immobili, terreni, barche, automobili) solo se l’atto è stato formalmente stipulato e trascritto nei pubblici registri.

In pratica, il creditore non può chiedere la revocatoria della donazione indiretta.

Anche l’articolo 2929 bis del codice civile, che si occupa di espropriazione di beni del debitore quando siano oggetto di alienazione a titolo gratuito, come avviene nelle donazioni dirette, effettuate successivamente al sorgere del credito, presuppone che la donazione abbia ad oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri.

Il creditore, cioè, non può espropriare, ex articolo 2929 bis del codice civile, l’immobile acquistato dal coniuge in separazione dei beni grazie ad una donazione indiretta effettuata dal debitore.

Per finire, il codice civile, quando si occupa di simulazione nei rapporti fra creditore e debitore (articolo 1416) regola la posizione del proprietario apparente del bene (vale a dire il coniuge del debitore, nella fattispecie) e quella del creditore del simulato alienante (il debitore).

Ma, anche in questo caso, non c’è alcun bene (immobile, terreno, barca, automobile) effettivamente alienato dal debitore nei confronti del proprietario apparente, attraverso un atto pubblico simulato.


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