Roberto Petrella

Per poter procedere al pignoramento presso la residenza del coniuge separato non debitore, il creditore dovrebbe dimostrare che l’obbligato domicilia abitualmente proprio presso il coniuge separato non debitore, il che porterebbe a presumere legalmente, salvo prova contraria, che mobili, arredi e quant’altro rinvenuto negli spazi in cui il debitore vive, risultino di sua esclusiva proprietà.


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