La legge stabilisce che il diritto al pagamento della retribuzione mensile si prescrive in cinque anni: nella fattispecie il termine di prescrizione decorre dalla data in cui è cessato il rapporto di lavoro.
Lo stesso termine di prescrizione quinquennale vale per rivendicare crediti derivanti dalle differenze retributive che spettano per una qualifica superiore accertata giudizialmente (in questo caso il termine decorre dalla sentenza passata in giudicato).
Pure in un quinquennio si prescrivono i diritti alle retribuzioni corrisposte al lavoratore con periodicità annuale o inferiore nonché i diritti alle indennità che spettano al lavoratore per la cessazione del rapporto di lavoro (tra cui il trattamento di fine rapporto).
La prescrizione è invece decennale per quel che riguarda il diritto al risarcimento del danno provocato dal mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, per il diritto alla qualifica superiore e per il diritto al risarcimento del danno derivante da dequalificazione professionale.
Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.