La misura pianificata, quella cioè di alleggerire gradualmente il conto corrente prima che arrivino le cartelle esattoriali, è il minimo sindacale. Meglio se realizzata nel tempo con prelievi non frequenti e non cospicui, ricordando che costituisce un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importo pari o superiore a 15 mila euro (articolo 41 dlgs 231/2007).
Però, va assolutamente evitata anche la cointestazione del conto corrente e adottato il regime patrimoniale di separazione dei beni, se attualmente fra lei e suo marito vige la comunione. E’ pur vero che, anche in separazione dei beni, il coniuge non debitore può essere chiamato a rispondere delle obbligazioni assunte del coniuge debitore: ma, nel caso specifico, per pignorare il conto corrente intestato al solo coniuge non debitore, Agenzia delle Entrate-Riscossione dovrebbe dimostrare che l’arricchimento conseguente al mancato pagamento dell’IRPEF e stato utilizzato per soddisfare esigenze familiari. E, per avere qualche chance di successo nella impari lotta con il fisco, il debitore non deve tralasciare mai nulla che possa complicare l’azione di riscossione coattiva promossa dal creditore.
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