Genny Manfredi

La questione non presenta ambiguità di interpretazione: il padre del bambino, con questi non convivente, non verrà “attratto” nel nucleo familiare del minorenne avendo avuto altri figli con altra donna.

Tuttavia, l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del minorenne, per il quale viene presentata la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), terrà conto della situazione economica del genitore non convivente con una particolarità di calcolo. In altre parole, la procedura di calcolo dell’ISEE riferito al minorenne terrà marginalmente conto del reddito e del patrimonio del genitore non convivente.

Concludendo, l’ISEE del nucleo familiare di suo figlio minorenne dovrà essere integrato con una componente aggiuntiva che determinerà un marginale apporto all’indice. Quindi, il padre di suo figlio, pur non essendo incluso nel nucleo familiare del figlio (composto esclusivamente dal minorenne, dalla propria madre e dalla propria nonna materna) contribuirà, in qualche modo, attraverso la compilazione della componente aggiuntiva (Quadro FC.4 della DSU).

Quando, in futuro, verrà imposto, con provvedimento dell’autorità giudiziaria, il versamento di assegni periodici destinati al mantenimento di suo figlio, il padre non convivente non rileverà più ai fini del calcolo dell’ISEE del minorenne e pertanto quest’ultimo coinciderà con l’ISEE ordinario (padre escluso dal nucleo familiare del figlio e da qualsiasi marginale contributo della componente aggiuntiva conseguente alla compilazione del modulo FC.4).

In riferimento al passato, invece, la DSU/ISEE per l’accesso al beneficio del bonus bebè non dovrà essere modificata se, alla data di presentazione, il bambino non era stato ancora riconosciuto; questo perché la DSU/ISEE deve “fotografare” il nucleo familiare così come è composto alla data in cui essa viene presentata.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.