Lilla De Angelis

L’evento di maternità è indennizzato quando insorge entro sessanta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Questo è quanto riportato nella circolare INPS 94/2015 che, per sua comodità allego.

Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI)

Quando la lavoratrice si trovi, all’inizio del periodo di congedo di maternità, disoccupata ed in godimento di prestazione di disoccupazione, ha diritto all’indennità giornaliera di maternità anche qualora siano trascorsi sessanta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. In questo caso la prestazione di disoccupazione si sospende per poi essere ripristinata per la parte residua al termine del periodo di maternità.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.