Carla Benvenuto

Firmare le cambiali, se è consapevole di non aver modo di rimborsare il debito, le potrà anche apparire come l’uovo di Colombo, la soluzione ottimale per evitare la visita a casa del funzionario della società di recupero crediti, ma si accorgerà presto che si tratta, in realtà, di una soluzione solo apparente, un rimedio peggiore del male.

Il risultato della cambializzazione del debito residuo (e degli interessi) si tradurrà, infatti, nel consentire al creditore di evitare la richiesta di un decreto ingiuntivo al giudice e di avviare direttamente la fase giudiziale di pignoramento degli immobili in comproprietà (o del suo stipendio) sulla base delle cambiali non pagate e finite in protesto.

Con la richiesta di decreto ingiuntivo, invece, il creditore dovrà rendicontare al giudice l’entità degli interessi in conto capitale e quelli di mora per l’omesso pagamento delle 15 rate: dovrà prestare massima attenzione a non travalicare la soglia di usura.

Allora il consiglio è: se ritiene di non poterle pagare alla scadenza, non firmi le cambiali. Lei può guadagnare tempo se il creditore, per procedere al pignoramento, sarà costretto a chiedere un decreto ingiuntivo al giudice. Si tratta certamente di una procedura di riscossione coattiva più complicata di quella che il creditore potrà, invece, avviare presentando all’ufficiale giudiziario una semplice cambiale protestata, se lei gliene darà occasione.

Infine, va precisato che i funzionari delle società di recupero crediti non possono in alcun modo presentarsi a casa del debitore senza il consenso di quest’ultimo: figuriamoci se possono interagire con genitori, parenti, amici e datori di lavoro del debitore stesso.

Può reagire cercando di contattare preventivamente la sede della società di recupero crediti, diffidandoli dal disporre la visita domiciliare non concordata e qualora l’istanza restasse inascoltata, minacciandoli di citarli giudizialmente e di chiedere l’intervento della forza pubblica per far identificare ed allontanare l’esattore. Bisogna sapere, infatti, che le società di recupero crediti devono consegnare alla Questura, territorialmente competente, copia conforme ed aggiornata dell’elenco degli operatori di cui si servono per svolgere la propria attività extra moenia. Ma, quasi sempre, gli addetti inviati a casa del debitore risultano non autorizzati dalla competente Autorità.


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