Chiara Nicolai

L’articolo 524 del codice civile prevede che se taluno rinunzia, benché senza frode, a un’eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l’eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti.

La domanda giudiziale eventualmente esperita dai creditori del rinunciante deve essere trascritta sia nei confronti del rinunciante stesso che di colui al quale l’eredità è stata successivamente devoluta, che deve essere anch’esso citato in giudizio.

Il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla rinuncia.

E’ irrilevante la circostanza che al momento della rinuncia non si registravano ritardi nei pagamenti e che gli inadempimenti siano intervenuti solo un anno dopo.

Comunque, mancano solo due anni alla prescrizione del diritto dei creditori di accettare per suo conto.


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