Ornella De Bellis

Ai sensi dell’articolo 8 comma 2 del DPCM 159/2013 lo studente universitario, ancorché coniugato, è considerato autonomo qualora si verifichino (entrambe) le condizioni seguenti:

a) residenza fuori dall’unita’ abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un membro della famiglia anagrafica di origine;

b) presenza di una adeguata capacita’ di reddito (attualmente 6500 euro lordi annui)

Ne consegue che per il caso prospettato, e ai soli fini della Dichiarazione Sostitutiva Unica per l’Università (DSU/ISEEU), ciascuno dei due studenti dovrebbe essere attratto nel nucleo familiare di origine (escludendo l’altro coniuge e/o eventuali figli).

Tuttavia, nel caso in cui, considerando anche i redditi del coniuge, siano soddisfatte le due condizioni di autonomia, lo studente non deve essere attratto al nucleo dei genitori. in tale ipotesi l’INPS ritiene possibile far riferimento, nella DSU ai fini ISEEU, al solo nucleo familiare che lo studente ha formato con il proprio coniuge (compilando coerentemente il Quadro A senza inserire nel quadro C anche i dati della DSU del genitore).

L’interpretazione autentica dell’articolo 8 comma 2, del DPCM 159/2013 è stata fornita dall’INPS nella FAQ MB2_10 del 14 ottobre 2015.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.