Ornella De Bellis

La violazione del’obbligo di rilasciare la cosa locata, alla scadenza contrattuale prevista, legittima il locatore ad agire per l’esecuzione in forma specifica (articolo 2930 del codice civile) nonchè per il risarcimento del danno (articolo 1223 del codice civile).

A partire dal primo giugno 2017, in pratica, il conduttore che non abbia rilasciato l’appartamento per fine locazione verrà a trovarsi nella posizione di chi occupa abusivamente un immobile altrui, esponendosi, altresì, all’obbligo di risarcimento del danno patito dal locatore, nella fattispecie il mancato guadagno per l’impossibilità di rispettare le scadenze contrattuali con il nuovo conduttore e le penalità dovute a quest’ultimo per il conseguente inadempimento riconducibile all’impossibilità di consegnargli, nei tempi pattuiti, l’appartamento libero da persone e cose.

Dovrà, tuttavia, affidarsi, quanto prima, ad un avvocato per diffidare il vecchio inquilino e per ottenere dal giudice, secondo quanto previsto dall’articolo 605 del codice di procedura civile, un titolo giudiziale che autorizzi l’esecuzione forzata (quindi anche con l’intervento delle forze dell’ordine) al rilascio.


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