Cominciamo a rispondere alla seconda domanda: il soggetto con cui lei ha trattato non è una società di recupero crediti cessionaria (cioè che ha acquistato il credito dalla banca) ma semplicemente una mandataria, ovvero una società che ha ricevuto dalla banca il mandato di riscuotere il credito dal debitore.
Questo spiega perché una volta che la mandataria abbia concordato con il debitore i termini dell’accordo transattivo a saldo stralcio la proposta, pur rientrando evidentemente nei limiti del mandato ricevuto, dovrà essere sottoposta, comunque, all’approvazione dell’effettivo creditore (il mandante, ovvero la banca).
Per quanto riguarda la prima domanda, a nostro parere il testo corretto è quello che segue: E’ fatto salvo, altresì, l’obbligo di rimborsarVi le somme che fossero state dalla nostra mandante o da noi, in qualità di mandatari, incassate in pagamento dell’obbligazione garantita e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamento o per qualsiasi altro motivo.. Con tale clausola la banca si impegna a rimborsare al debitore le somme che egli eventualmente dovesse corrispondere nell’eventualità che il credito fosse successivamente dichiarato inesistente o viziato (ad esempio in seguito ad un’azione giudiziale del debitore stesso).
Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.