Lilla De Angelis

Il padre naturale viene considerato come facente parte del nucleo familiare della madre e del bambino. Nel caso specifico è esclusa l’appartenenza della madre del suo compagno dal nucleo familiare del bambino, mentre vi sarà inclusa la nonna materna.

Quanto sopra a meno che il padre che riconoscerà il nascituro non sia già coniugato o abbia già altri figli.

In base all’articolo 7 del DPCM 159/2013, infatti, ai fini del calcolo dell’ISEE per le sole prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l’altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi:

  1. quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall’altro genitore;
  2. quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall’altro genitore;
  3. quando con provvedimento dell’autorita’ giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
  4. quando sussiste esclusione dalla potesta’ sui figli o e’ stato adottato, ai sensi dell’articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
  5. quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorita’ competente in materia di servizi sociali la estraneita’ in termini di rapporti affettivi ed economici;

Per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai componenti minorenni, in presenza di genitori non conviventi, qualora ricorrano i casi di cui alle lettere a) ed b), l’ISEE e’ integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente.


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