Ornella De Bellis

L’articolo 1923 del codice civile dispone sostanzialmente che le somme dovute dall’assicuratore al contraente (o al beneficiario) non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito in più occasioni che il divieto di pignorabilità riguarda le sole somme corrisposte dall’assicuratore al momento della naturale cessazione del rapporto al fine della reintegrazione del danno occorso all’assicurato (o al beneficiario) a seguito degli eventi morte e/o invalidità permanente coperti con la polizza.

Pertanto, non ricadrebbero nell’ambito delle previsioni di cui all’articolo 1923 del codice civile le somme percepite dall’assicurato a fronte dell’eventuale riscatto della polizza e, quindi, a fronte dell’esercizio di un diritto di recesso. In tal caso, infatti, l’assicurato verrebbe a recuperare al suo patrimonio somme che non derivano da un contratto finalizzato ad avere una funzione previdenziale.

Ad esempio, sono sicuramente pignorabili le somme corrisposte dall’assicuratore al contraente quando la polizza vita può essere riscattata in qualsiasi momento e non ha una durata rapportata alla vita intera della parte assicurata (o ad un evento invalidante) e/o quando la redditività della polizza è esclusivamente legata a fenomeni di tipo finanziario e non garantisce, quantomeno, la restituzione integrale del capitale nominale.

Concludendo, le somme ottenute dal contraente o dal beneficiario in seguito alla sottoscrizione di prodotti assicurativi che assolvono più a funzione di investimento di capitali che alla funzione di una tutela previdenziale, sono pignorabili.

Il secondo comma dell’articolo 1923 afferma, poi, che sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori. Ciò vuol dire che i creditori possono anche esercitare azione revocatoria sui premi corrisposti dall’assicurato debitore all’assicuratore, a maggior ragione qualora la polizza venga sottoscritta dopo l’insorgenza di un debito e non abbia finalità previdenziali.


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