Simonetta Folliero

Dopo la notifica del pignoramento effettuata alla banca (o all’ufficio postale) ad opera del creditore procedente, il saldo in conto corrente viene prelevato: più precisamente viene sottratto alla disponibilità del correntista, sottoposto ad azione esecutiva, un importo fino a concorrenza della somma indicata in precetto aumentata della metà (pignoramento ordinario) oppure fino a concorrenza del credito per cui si procede (nel caso di pignoramento esattoriale).

Le somme per un eventuale utilizzo della carta di credito con impegno di spesa non ancora regolato in conto corrente al momento del blocco (lo stesso discorso vale anche per i RID) rimarranno a debito e richieste successivamente al debitore con le procedure tipiche del circuito emittente, come avviene, di solito, quando la chiusura del rapporto è effettuata prima degli addebiti di spesa (probabile anche la segnalazione in CAI, segmento carte di credito se non si regolarizza subito la posizione).

Gli assegni emessi prima del prelievo del saldo disposto sul conto corrente di traenza, e presentati allo sportello dopo il prelievo per pignoramento, potrebbero essere sottoposti a segnalazione in CAI, se non si copre lo scoperto, nonché a procedura di protesto con codice specifico 22 ovvero assegno emesso su fondi indisponibili al momento della presentazione utilizzato proprio per indicare che non esiste disponibilità sufficiente, ma ci sarebbe stata in assenza del prelievo del saldo disposta dalla banca.

In pratica, oggetto del pignoramento è il saldo disponibile, non quello contabile, cioè i soldi che ci sono sul conto, anche quelli relativi a spese che si sono appena effettuate e che ancora non risultano registrate nella lista movimenti.


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