Lilla De Angelis

Su istanza del creditore procedente, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.

Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che l’ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari e in quelle degli enti previdenziali, per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione. Aggiungiamo pure che presso il Tribunale, territorialmente competente in base al luogo dove è avvenuto il decesso, esiste il registro delle successione e delle rinunce, a cui il creditore può accedere sempre in virtù ex articolo 492 bis del codice di procedura civile.

Il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla rinuncia all’eredità esercitata dal debitore (articoli 2934 e seguenti del codice civile).

Possiamo dunque concludere che gli strumenti di cui il creditore dispone per agire nei confronti del debitore chiamato all’eredità, che vi rinuncia, sono l’articolo 492 bis del codice di procedura civile e l’articolo 2934 del codice civile).

Un qualsiasi creditore che decida di procedere giudizialmente nei confronti del proprio debitore, e che ottenga dal giudice un decreto ingiuntivo (ma anche un creditore in possesso di un titolo esecutivo valido come un assegno non pagato o una cambiale protestata), ha poi diritto a ricercare i beni del debitore fruendo di quanto disposto dall’articolo 492 bis: l’ufficiale giudiziario incaricato (ed autorizzato dal giudice) consulta di prassi l’anagrafe tributaria (alla ricerca di conti correnti e rapporti finanziari, di debitori del debitore quali il datore di lavoro o l’INPS), i registri di pubblicità immobiliare (per individuare gli eventuali beni immobili del debitore), il pubblico registro automobilistico e, perchè no, al registro delle successioni (è una consultazione che non viene, di solito, mai tralasciata dal momento che nei cinque anni successivi alla rinuncia all’eredità da parte del debitore, il creditore procedente può ancora intervenire proficuamente).

L’articolo 492 bis è entrato in vigore nell’agosto 2015 (legge 132) mentre la sentenza emessa della prima sezione del tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, secondo la quale per accedere alla successione altrui serve l’autorizzazione del giudice è del 2011. E, in ogni caso, la ricorrente, in quella occasione, non era nemmeno munita di un titolo esecutivo ma intendeva accedere al registro delle successioni solo per conoscere la consistenza dell’eredità di cui aveva beneficiato il marito allo scopo di utilizzare l’informazione acquisita nella causa di separazione personale.


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