Loredana Pavolini

L’indennità di maternità è assolutamente impignorabile, così come stabilito dall’articolo 545 del codice di procedura civile. Per quanto riguarda gli assegni familiari, la legge, con l’articolo 22 del DPR 797/1955, stabilisce che gli assegni familiari non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti se non per causa di alimenti a favore di coloro per i quali gli assegni sono corrisposti.

Il pignoramento del 20% graverà pertanto solo sulla retribuzione, al lordo della cessione volontaria del quinto (724 euro), per un importo presumibilmente pari a circa 145 euro.

Il prelievo in busta paga deve essere effettuato a partire dal momento in cui è stato notificato l’atto di pignoramento al datore di lavoro. Se quest’ultimo non ha provveduto mensilmente a trattenere la quota pignorata dallo stipendio del lavoratore pignorato, dovrà comunque versare la somma arretrata al creditore procedente. La modalità con cui avverrà la compensazione fra datore di lavoro e debitore esecutato è una questione a cui il creditore procedente resta estraneo.


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