Simone di Saintjust

L’articolo 492 bis del codice di procedura civile regola le modalità di accesso del creditore all’anagrafe tributaria per ricercare, e quindi pignorare, i beni eventualmente posseduti dal debitore.

La norma citata, infatti, dispone sostanzialmente che su istanza del creditore procedente, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore risiede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza l’ufficiale giudiziario alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.

L’ufficiale giudiziario, quindi, accede mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni. In particolare, nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari e negli archivi elettronici degli enti previdenziali, per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione dei crediti, riconducibili ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti, da sottoporre ad esecuzione.

Concludendo, per l’accesso all’anagrafe tributaria, che viene comunque effettuato attraverso un ufficiale giudiziario, è necessario che il creditore abbia avviato azione esecutiva nei confronti del debitore e che sia stato autorizzato dal presidente del tribunale territorialmente competente previa verifica del diritto a procedere ad esecuzione forzata.


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