Ludmilla Karadzic

Ammesso che all’estero concedano ai non residenti carte di credito prepagate senza un conto corrente di appoggio (sul quale è spesso richiesto un deposito cauzionale) e tenuto conto del massimale che sempre è associato alle carte di credito prepagate per motivi di sicurezza, il pignoramento all’estero di una carta prepagata (indipendentemente che si tratti di Svizzera, area comunitaria o extra comunitaria) è per un creditore assennato un’impresa che sicuramente non vale la spesa.

Premesso questo, è chiaro che a partire dal 2018, se il creditore ha amici (o entrature qualsiasi) all’anagrafe tributaria, potrebbe risultare molto più semplice individuare il numero di conto corrente elvetico del debitore italiano.

Per fare cosa è faccenda tutta da verificare, stante la premessa e dal momento che gli accordi bilaterali italo svizzeri riguardano esclusivamente lo scambio di flussi informativi in ambito fiscale, a favore dell’ADE e non del singolo cittadino.

Peraltro, in base a quello che si conosce in merito agli accordi intercorsi fra i due governi, non credo proprio che le informazioni sui conti correnti detenuti dai cittadini italiani in Svizzera verranno registrate in anagrafe tributaria nella stessa sezione accessibile dagli ufficiali giudiziari incaricati di ricercare i beni pignorabili del debitore esecutato.


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