Marzia Ciunfrini

Con l’introduzione nel codice civile dell’articolo 2929 bis (a far data dal giugno 2015, legge 83) il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito (donazioni) successivamente al sorgere del credito, può far valere il suo pignoramento, benché successivo alla cessione del bene, senza neanche bisogno di ottenere prima una sentenza che renda inefficace l’atto (cosiddetta causa di revocatoria ordinaria).

Infatti, la norma codicistica appena citata dispone che il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l’atto è stato trascritto.

L’articolo 2901 del codice civile, che si occupa nello specifico dell’azione revocatoria di atti del debitore che possano arrecare pregiudizio al tentativo del creditore di ottenere il rimborso di quanto gli è dovuto, pone come condicio sine qua non per poter esperire l’azione revocatoria, l’esistenza di un atto negoziale in forza del quale il debitore modifica la sua situazione patrimoniale, trasferendo ad altri un diritto che gli appartiene (ad esempio, vendendo o donando un immobile o cedendo un credito) oppure assumendo un obbligo nuovo verso terzi (ad esempio, accendendo un mutuo) o ancora costituendo sui propri beni diritti a favore di altri (ad esempio diritti di usufrutto, ipoteca).

Certo, a fronte di un consistente trasferimento di denaro dal debitore al terzo, potrebbe essere eccepita dal creditore una donazione effettuata a favore del beneficiario. E sotto questo aspetto, come già sottolineato in altri interventi, potrebbe metterci lo zampino anche l’Agenzia delle Entrate, pur di esigere l’eventuale imposta. Ma la donazione dovrebbe essere dimostrata, per poter poi farla dichiarare inefficace. E, a questo punto, il debitore ed il terzo potrebbero anche convenire che l’importo trasferito era riconducibile all’adempimento di un debito scaduto (magari sottoscritto con scrittura privata avente data certa) che, com’è noto, non è soggetto ad azione revocatoria.

Insomma, gli scenari che si possono immaginare sono tanti e gli esiti incerti, ma ad ogni modo non è semplice, per un creditore, chieder ragione e far dichiarare inneficaci, nei suoi confronti, i movimenti posti in essere dal debitore sul proprio conto corrente prima della notifica del pignoramento alla banca.

Peraltro, se il creditore ritiene che, ad un dato momento, il debitore possieda risorse liquide in conto corrente sufficienti a soddisfare il credito vantato, e teme che egli possa disporne per evitarne il pignoramento, allora l’azione più indicata è quella di procedere alla richiesta di una misura cautelare come il sequestro conservativo.


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