Simonetta Folliero

La normativa vigente vieta i pagamenti, con trasferimento di contante o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell’operazione sia pari o superiore a tremila euro. Naturalmente, sono vietati anche i pagamenti tramite operazioni frazionate.

La legge definisce come operazione frazionata un’operazione, unitaria sotto il profilo economico, di valore complessivo pari o superiore ai tremila euro, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori al predetto limite, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo (fissato in sette giorni, periodo temporale che può anche andare oltre, se il frazionamento appare evidentemente artificioso).

Nel suo, caso trattandosi di operazione frazionata, ciascuna, però, pari o superiore ai tremila euro, con trasferimenti effettuati tramite assegni circolari non trasferibili, non emergono violazioni di legge: la tracciabilità dell’operazione è garantita sia ai fini antielusivi che di antiriciclaggio.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.