Simone di Saintjust

Il pignoramento del conto corrente si esegue mediante atto notificato alla banca e al debitore: l’atto contiene l’intimazione alla banca di non consentire movimentazione alcuna delle somme depositate sul conto corrente del debitore.

Ne consegue che il debitore, fino al momento in cui la banca opera il blocco delle operazioni in conto corrente, può disporre come meglio crede dei propri risparmi.

In ogni caso, si parla di azione revocatoria ordinaria di atti del debitore con esclusivo riferimento ad atti di trasferimento della proprietà di beni soggetti a trascrizione nei pubblici registri (immobili, terreni, barche, aerei, automobili).

Qualora pignorato il conto corrente, risultasse che il debitore si fosse spogliato della somma ivi giacente fino a qualche momento prima della notifica alla banca, attraverso bonifici effettuati a favore di parenti o di altri terzi, il creditore insoddisfatto ed informato dei singoli movimenti non potrebbe fare altro che rammaricarsi della propria intempestività nell’azione esecutiva.

Dal punto di vista fiscale, invece, l’Agenzia delle entrate potrebbe assoggettare le somme trasferite ad imposta sul reddito, ritenendole percepite da attività in nero, e potrebbe esigere il pagamento dell’imposta di donazione per ciascun singolo trasferimento.

Una volta accertata la donazione a favore del terzo beneficiario il creditore potrebbe esperire azione revocatoria.


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