Ludmilla Karadzic

Ci siamo spiegati evidentemente molto male, e la cosa ci spiace anche perché un equivoco, come quello che sembra essere incorso a seguito della pubblicazione della precedente risposta a cui si fa qui riferimento, potrebbe comportare gravi danni per il debitore.

Cominciamo subito col dire, allora, che se il credito è fondato su cambiale, assegno bancario (naturalmente, privo di dichiarazione del mancato pagamento da parte della banca, del protesto notarile o di quello equivalente), il giudice, su istanza del creditore ricorrente può autorizzare l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo (articolo 642 del codice di procedura civile).

Il che significa che, in alcune specifiche fattispecie, su richiesta del creditore, il decreto ingiuntivo potrebbe essere rilasciato dal giudice in forma provvisoriamente esecutiva, anche nelle more dell’opposizione eventualmente esperita dal debitore.

Se a ciò si aggiunge che, come illustrato dalla collega nella precedente discussione a cui si fa qui riferimento, l’articolo 482 del codice di procedura civile consente di iniziare l’esecuzione forzata nei confronti del debitore inadempiente anche senza rispettare il termine dilatorio (da 10 a 90 giorni) che, solitamente, si accompagna alla notifica del precetto, le cose si potrebbero mettere piuttosto male per il debitore inadempiente che presume di poter controllare la procedura di esecuzione forzata e prevedere i tempi di avvio dell’azione esecutiva promossa nei suoi confronti.

In altre parole, tornando al contesto in cui è stato proposto il quesito, nulla toglie che il conto corrente del debitore possa essere pignorato alcuni giorni dopo la notifica del ricorso per decreto ingiuntivo effettuato dal creditore procedente.

Meglio, per essere sicuro di bruciare sul tempo il creditore procedente, il debitore inadempiente dovrebbe svuotare il proprio conto corrente appena gli viene notificato un decreto ingiuntivo, appena sottoscrive un assegno privo di copertura o, ancora, appena scade il termine di pagamento di una cambiale che non può, oppure non intende, onorare.


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