Giorgio Valli

Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, l’avviso di accertamento d’ufficio può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Questo a partire dall’anno di imposta 2016.

Per gli anni di imposta precedenti, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione, l’avviso di accertamento d’ufficio può essere notificato entro il 31 dicembre del sesto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Per sanare la situazione ci si può servire esclusivamente del cosiddetto ravvedimento operoso, che prevede sanzioni ridotte ad un sesto del minimo per ravvedimenti intervenuti dopo due anni dall’omissione.

Lo sconto sulle sanzioni è invece pari ad un settimo del minimo per ravvedimenti che intervengano entro due anni dall’omissione.

L’emissione delle fatture nel periodo in cui è stata omessa la dichiarazione dei redditi lascia poco, o nessuno spazio, alla possibilità di evitare accertamenti d’ufficio da parte dell’Agenzia delle entrate prima che decorrano i termini di decadenza.


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