Marzia Ciunfrini

L’azione di riduzione si propone nel caso in cui le disposizioni testamentarie o le donazioni siano eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre e ha come scopo la determinazione dell’ammontare concreto della quota di cui il defunto poteva disporre (quota non disponibile o di riserva) e di stabilire come, ed in quale misura, le singole disposizioni testamentarie o le donazioni debbano ridursi per integrare la quota di legittima.

Con l’azione di riduzione, dunque, il legittimario mira è ad accertare, nei confronti della successione che lo riguarda, l’ammontare della quota riservata legittima e, quindi, della lesione che ad essa hanno apportato le disposizioni del de cuius, nonché le modalità e l’ammontare delle riduzioni di dette disposizioni lesive.

In pratica, l’attuazione dell’azione di riduzione si accompagna sempre alla proposizione di una istanza di restituzione.

Nel caso specifico la fideiussione a favore di uno dei due coeredi, che la banca ha (com’era suo diritto) imputato in quota anche all’altro coerede, non è suscettibile di azione di riduzione dell’eredità finalizzata a reintegrare la quota di legittima.

Lei potrebbe revocare la fideiussione a favore dell’altro coerede, facendo fronte all’eventuale importo per cui il debitore coerede risulta attualmente esposto nei confronti del creditore garantito (la banca) ed avviare contestualmente azione esecutiva sui beni ereditati dal coerede debitore inadempiente.


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