Il debitore può impugnare, entro 60 giorni, la cartella esattoriale della quale sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo (Cassazione ordinanza 20611/2016).
La notifica via PEC al contribuente che si sia dotato di una casella di posta elettronica certificata è equiparata, a tutti gli effetti, ad una notifica postale, a quella effettuata da un ufficiale giudiziario, da un messo comunale o da un ufficiale della riscossione.
La prescrizione della cartella esattoriale è in genere quinquennale (triennale per la tassa automobilistica): diventa decennale solo qualora il credito venga accertato da una sentenza. In ogni caso la prescrizione va eccepita impugnando l’atto nel termine di 60 giorni.
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