Simone di Saintjust

Se il soggetto terzo (questa persona) ha i requisiti per aprire e disporre di un conto corrente bancario o postale (non è stato protestato o segnalato in Centrale Rischi, giusto per fare qualche esempio) egli può sicuramente versare (e la banca/ufficio postale deve accettare il versamento e non può opporre un diniego) una somma in contanti pari o superiore alla soglia di tremila euro fissata dalla normativa vigente come limite per i trasferimenti di denaro contante fra privati (rientrano in questa categoria gli acquisti effettuati in negozio, o in una catena commerciale, il pagamento del conto del dentista, dell’idraulico, del commercialista o di qualsiasi altro professionista, eccetera, eccetera).

La banca, tuttavia, sarà obbligata a segnalare il versamento, e chi lo ha effettuato, alle Autorità competenti ed il soggetto terzo (la persona fidata) verrebbe sicuramente chiamata dall’Agenzia delle Entrate (nel migliore dei casi) a giustificare la provenienza del denaro.

Cosa potrà argomentare questo signore per evitare di essere accusato di aver versato in conto corrente redditi percepiti in nero (o, peggio, di aver riciclato in conto corrente proventi di reato)?

Semplicemente che la somma depositata in conto corrente è una donazione disposta da indebitato1, ed indebitato 1, anche lui chiamato a giustificare la provenienza di quella disponibilità, dovrà esibire le carte della vendita dell’immobile.

E, saremmo, punto e a capo! Per la delicatezza e la criticità degli argomenti affrontati, questa discussione deve considerarsi esaurita.


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