Tutti, ormai, sappiamo che in una società in accomandita semplice i soci accomandatari rispondono illimitatamente e solidalmente per i debiti sociali.
Per poter essere considerato “fallibile”, l’imprenditore deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti:
- aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo superiore ad euro trecentomila;
- aver realizzato, nei tre esercizi precedenti, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo superiore ad euro duecentomila
- avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, superiore ad euro cinquecentomila.
In futuro, indipendentemente da una dichiarazione o meno di fallimento ed anche dopo la chiusura della società, il socio accomandatario potrà essere chiamato, in qualsiasi momento, a rispondere con i propri beni dei debiti contratti durante l’esercizio dell’attività sociale.
Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.