Ornella De Bellis

Tutti, ormai, sappiamo che in una società in accomandita semplice i soci accomandatari rispondono illimitatamente e solidalmente per i debiti sociali.

Per poter essere considerato “fallibile”, l’imprenditore deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

  1. aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo superiore ad euro trecentomila;
  2. aver realizzato, nei tre esercizi precedenti, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo superiore ad euro duecentomila
  3. avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, superiore ad euro cinquecentomila.

In futuro, indipendentemente da una dichiarazione o meno di fallimento ed anche dopo la chiusura della società, il socio accomandatario potrà essere chiamato, in qualsiasi momento, a rispondere con i propri beni dei debiti contratti durante l’esercizio dell’attività sociale.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.