Simone di Saintjust

L’emissione di assegni senza autorizzazione e/o senza provvista (cosiddetti assegni a vuoto o scoperti) sono illeciti amministrativi che vengono puniti con sanzioni pecuniarie e accessorie.

Qualora il traente non abbia provveduto al pagamento tardivo dell’assegno scoperto, oppure in ogni caso, qualora l’assegno sia stato emesso senza autorizzazione, il Prefetto notifica al trasgressore un’ordinanza-ingiunzione con la quale viene ingiunto il pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione pecuniaria e di spese di notifica sostenute per l’intera procedura.

In particolare, per l’emissione di assegni senza autorizzazione (articolo 1 legge 386/90) è prevista una sanzione principale pecuniaria che va da un minimo edittale di mille e 32 euro ad un massimo edittale di 12 mila e 394 euro. Per l’emissione di assegni senza provvista (articolo 2 legge 386/90), la sanzione principale pecuniaria va da 516 a 6 mila e 197 euro.

Chi riceve un’ordinanza-ingiunzione deve effettuare il pagamento della somma complessivamente ingiunta entro 60 giorni, presso qualsiasi sportello bancario o postale, utilizzando il modello di pagamento F23 e indicando i seguenti codici: anno e numero di protocollo presente nell’ordinanza; codice tributo: 741T per la sanzione amministrativa e 942T per le spese di notifica e di procedimento; codice ufficio: B (+ sigla della provincia); causale: PA.

Il mancato pagamento della sanzione ingiunta comporta la sua riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo esattoriale del relativo credito erariale.

Il termine di 10 giorni si riferisce alla possibilità di pagare la sanzione in misura ridotta; possibilità che, tuttavia, nel suo caso, per l’emissione di assegni senza provvista e/o senza autorizzazione, non è prevista. L’indicazione dei 10 giorni nella raccomandata è dunque da intendersi generica.

Entro 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza ingiunzione è possibile adire il Giudice di pace territorialmente competente per un ricorso.

In alternativa, entro 60 giorni va pagata la sanzione per evitare la successiva emissione di una cartella esattoriale.


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