Ludmilla Karadzic

Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà (minimo vitale, ndr).

Indubbiamente, anche Equitalia è soggetta a questa norma del codice di procedura civile (articolo 545) ed il terzo pignorato (Enasarco) ha l’obbligo di comunicare al creditore procedente o a chi per esso (Equitalia) che la pensione del debitore è di importo inferiore al minimo vitale e che dunque non sarà possibile adempiere all’azione esecutiva richiesta.


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